IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto   il  regio  decreto  3  aprile  1926,  n.  746,  concernente
l'approvazione del regolamento sul servizio  automobilistico  per  le
amministrazioni dello Stato;
  Vista  la  legge  30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in
materia di finanza pubblica;
  Considerato  che  il  Provveditorato  generale   dello   Stato   ha
provveduto,  ai  sensi dell'art. 21, comma 3, della predetta legge n.
412,  alla  ricognizione  della   situazione   del   parco   macchine
dell'Amministrazione civile dello Stato;
  Ritenuto  di dover provvedere, in conformita' al disposto dell'art.
21, comma 5,  della  citata  legge  n.  412,  alla  emanazione  delle
opportune  direttive  per  la riduzione di un terzo della consistenza
del parco macchine delle amministrazioni dello  Stato  e  degli  enti
territoriali del settore pubblico allargato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 luglio 1994;
                              E M A N A
                       la seguente direttiva:
  1.  Le  amministrazioni  dello  Stato provvederanno alla riduzione,
nella  misura  di  un  terzo,  del  proprio  parco  macchine,   quale
risultante  dalla ricognizione effettuata dal Provveditorato generale
dello Stato con esclusione di quelle destinate all'utilizzo  previsto
dall'art. 21, comma 1, della legge n. 412 del 1991.
  2.  I veicoli risultanti in soprannumero potranno essere venduti in
applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
4  febbraio  1955,  n.  72,  il  quale dispone che la vendita avvenga
tramite l'Amministrazione finanziaria dopo la prescritta  valutazione
del  valore  residuo di ciascun veicolo ad opera degli uffici tecnici
erariali competenti. Nel caso in cui il suddetto valore  residuo  sia
talmente  basso  da  non  renderne  conveniente la vendita, i veicoli
stessi potranno essere ceduti alla  Croce  rossa  italiana  a  titolo
gratuito oppure avviati a demolizione.
  3.  La  riduzione potra' anche effettuarsi con il trasferimento dei
veicoli in esubero alle Forze di polizia.
  4. Le amministrazioni, in sede di riduzione di un terzo  del  parco
macchine,  dovranno  tenere  conto  delle  esigenze funzionali, per i
propri uffici centrali e periferici, al fine dell'individuazione  dei
vari tipi di veicolo da tenere in dotazione.
  5.  La  gestione,  la  dismissione  o la vendita dell'eccedenza del
proprio parco macchine dovra' essere  preventivamente  concordata  da
ogni  singola  amministrazione  con  il Provveditorato generale dello
Stato informandone la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  6. Le direttive di cui sopra si applicano anche nei confronti degli
enti non territoriali del settore pubblico allargato, a tal fine,  le
occorrenti   disposizioni   dovranno  essere  emanate  dalle  singole
amministrazioni  nei  confronti  degli  enti  vigilati  e  portate  a
conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  7.  Sulla  base  della  riduzione di un terzo della consistenza del
parco macchine  delle  amministrazioni  civili  dello  Stato  saranno
emanati  nuovi  decreti interministeriali per la rideterminazione dei
contingenti dei veicoli di  ciascuna  amministrazione.  Tali  decreti
dovranno  essere  inviati  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per  il  prescritto  nulla-osta  cosi'  come  disposto  dalla propria
circolare n.  A17394/14485 del 16 luglio 1974.
  Il presente decreto sara' trasmesso per la registrazione alla Corte
dei conti.
   Roma, 13 luglio 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI
 Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 242