IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, concernente l'approvazione del regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica; Considerato che il Provveditorato generale dello Stato ha provveduto, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della predetta legge n. 412, alla ricognizione della situazione del parco macchine dell'Amministrazione civile dello Stato; Ritenuto di dover provvedere, in conformita' al disposto dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 412, alla emanazione delle opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco macchine delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali del settore pubblico allargato; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 luglio 1994; E M A N A la seguente direttiva: 1. Le amministrazioni dello Stato provvederanno alla riduzione, nella misura di un terzo, del proprio parco macchine, quale risultante dalla ricognizione effettuata dal Provveditorato generale dello Stato con esclusione di quelle destinate all'utilizzo previsto dall'art. 21, comma 1, della legge n. 412 del 1991. 2. I veicoli risultanti in soprannumero potranno essere venduti in applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, il quale dispone che la vendita avvenga tramite l'Amministrazione finanziaria dopo la prescritta valutazione del valore residuo di ciascun veicolo ad opera degli uffici tecnici erariali competenti. Nel caso in cui il suddetto valore residuo sia talmente basso da non renderne conveniente la vendita, i veicoli stessi potranno essere ceduti alla Croce rossa italiana a titolo gratuito oppure avviati a demolizione. 3. La riduzione potra' anche effettuarsi con il trasferimento dei veicoli in esubero alle Forze di polizia. 4. Le amministrazioni, in sede di riduzione di un terzo del parco macchine, dovranno tenere conto delle esigenze funzionali, per i propri uffici centrali e periferici, al fine dell'individuazione dei vari tipi di veicolo da tenere in dotazione. 5. La gestione, la dismissione o la vendita dell'eccedenza del proprio parco macchine dovra' essere preventivamente concordata da ogni singola amministrazione con il Provveditorato generale dello Stato informandone la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6. Le direttive di cui sopra si applicano anche nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico allargato, a tal fine, le occorrenti disposizioni dovranno essere emanate dalle singole amministrazioni nei confronti degli enti vigilati e portate a conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Sulla base della riduzione di un terzo della consistenza del parco macchine delle amministrazioni civili dello Stato saranno emanati nuovi decreti interministeriali per la rideterminazione dei contingenti dei veicoli di ciascuna amministrazione. Tali decreti dovranno essere inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il prescritto nulla-osta cosi' come disposto dalla propria circolare n. A17394/14485 del 16 luglio 1974. Il presente decreto sara' trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti. Roma, 13 luglio 1994 Il Presidente: BERLUSCONI Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1994 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 242